In uno studio medico, in un poliambulatorio o in uno studio di medicina legale l'AI serve per il lavoro di scrittura: la lettera per il collega, la sintesi di una cartella lunga, il resoconto della visita, la risposta a una richiesta di documentazione. Non per decidere: la legge dice che la decisione resta al medico. La domanda da fare prima di tutto è un'altra: quando carichi un referto o una cartella, dove va a finire? Qui trovi cosa dicono il GDPR, il Garante e la legge 132/2025, come informare il paziente e cosa chiedere a chi ti propone uno strumento. È informazione, non consulenza: per il tuo studio ci sono l'Ordine, il DPO se c'è, e il tuo consulente privacy.

Referti e cartelle sono dati sulla salute

Per il GDPR i «dati relativi alla salute» sono i dati «attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria» (art. 4, punto 15). Sono tra le categorie particolari dell'art. 9: il paragrafo 1 ne vieta il trattamento, il paragrafo 2, lettera h), lo ammette quando è necessario per «diagnosi, assistenza o terapia sanitaria» e avviene «conformemente al contratto con un professionista della sanità», con le garanzie del paragrafo 3. Un referto, una cartella, una perizia medico-legale rientrano tutti qui.

Il codice di deontologia medica (FNOMCeO, 2014 e aggiornamenti), all'art. 11, ti tiene «al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute» e dice che il medico «non collabora alla costituzione, alla gestione o all'utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie» sul consenso e sulla sicurezza. Uno strumento di AI che conserva i documenti caricati è una banca dati.

Cosa ha detto il Garante sui referti caricati nelle AI

Il 30 luglio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un comunicato dal titolo «Referti medici e IA, allarme del Garante privacy sui rischi di un uso scorretto». Segnala l'abitudine di caricare esami del sangue, radiografie e referti su piattaforme di AI generativa per chiederne un'interpretazione. I rischi indicati sono due. Il primo è la perdita di controllo: i dati sanitari «potrebbero essere conservati» dal gestore e usati per addestrare i suoi modelli, invece di essere cancellati. Il secondo è l'affidabilità: strumenti non progettati né certificati come dispositivi medici possono dare indicazioni sbagliate. Il Garante invita a leggere le informative dei servizi per capire se i dati vengono cancellati o usati per l'addestramento, e richiama la necessità di una «supervisione umana qualificata» in tutte le fasi.

Il comunicato è rivolto ai cittadini. Ma il percorso del file è lo stesso se il caricamento parte dalla segreteria dello studio. Con i servizi di AI online i documenti escono dallo studio e finiscono su servizi esteri; con un'AI su un server in Italia restano su una macchina che controlli.

Per chi sviluppa e per chi usa sistemi di AI in sanità il Garante rimanda al suo decalogo del 10 ottobre 2023, scritto per i servizi sanitari nazionali ma utile a tutti: ruoli chiari tra titolare e responsabile del trattamento (art. 28 del GDPR), diritto dell'interessato a conoscere l'esistenza di processi automatizzati e la loro logica, intervento umano capace di controllare o smentire il risultato, valutazione d'impatto quando si trattano dati sulla salute su larga scala con tecnologie nuove.

La decisione resta al medico: l'art. 7 della legge 132/2025

La legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025) dedica l'art. 7 alla sanità. Il comma 5 dice che i sistemi di AI sono un supporto nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella scelta terapeutica, e che la decisione «è sempre rimessa agli esercenti la professione medica». Il comma 3 dà all'interessato il diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di AI. Il comma 6 chiede che i sistemi e i dati usati siano affidabili, verificati periodicamente e aggiornati. La FNOMCeO ha segnalato l'articolo agli Ordini con la comunicazione n. 92 del 26 settembre 2025.

C'è poi l'art. 13 della stessa legge, per tutte le professioni intellettuali: l'AI serve per «attività strumentali e di supporto», e le informazioni sui sistemi usati vanno comunicate a chi riceve la prestazione «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Come informare il paziente

L'informativa dello studio esiste già, è quella dell'art. 13 del GDPR. Se usi uno strumento di AI per lettere, sintesi e documenti, questi sono i punti da far entrare, con il tuo consulente:

  • per quali attività lo usi: scrittura e sintesi di documenti, non diagnosi o scelte di cura, che restano del medico (art. 7, comma 5);
  • dove gira e dove stanno i documenti: server dello studio, data center in Italia, servizio fuori dall'Unione europea;
  • chi lo gestisce per conto dello studio, come responsabile del trattamento, e se conserva o usa i documenti per addestrare modelli;
  • come il paziente può chiedere che i suoi documenti non passino da quello strumento.

Il diritto a essere informati del comma 3 dell'art. 7 non dice come: un paragrafo nell'informativa e una riga nel consenso sono la strada più semplice. Vale anche per la medicina legale, dove i documenti arrivano spesso da terzi, per incarico: lì conta ancora di più scrivere chi può vederli e per quanto.

Due casi del Garante che dicono dove guardare

Il fornitore del gestionale. Con il provvedimento del 18 giugno 2026 il Garante ha sanzionato per 10.000 euro una società che fornisce software gestionali a strutture sanitarie, dopo un attacco informatico ai suoi sistemi. Le carenze contestate: utenze amministrative condivise e senza tracciabilità, apparati non aggiornati rispetto a vulnerabilità note, nessuno strumento per accorgersi in tempo dell'attacco. Lo stesso provvedimento descrive uno strumento di AI della società che prende appunti durante la visita e aiuta a scrivere il resoconto; la società dichiara che il modello gira nella propria infrastruttura. Due lezioni: dove gira il modello e come è protetto il fornitore sono due domande diverse, e vanno fatte tutte e due.

Chi raccoglie i dati dai medici. Con il comunicato del 2 ottobre 2026 il Garante ha reso nota una sanzione di 7 milioni di euro a una società che aveva costruito una banca dati sulla salute di circa un milione di pazienti, raccolti presso 800 medici di medicina generale. L'Autorità l'ha ritenuta titolare del trattamento «fin dalla raccolta dei dati presso i medici», senza una base giuridica adeguata e senza che i pazienti fossero informati a sufficienza; i dati, con un codice per paziente e molti dettagli, non erano anonimi. La lezione: un fornitore che tiene i dati dei tuoi pazienti per scopi suoi non è un semplice responsabile. I ruoli vanno scritti prima.

Cosa chiedere a chi ti propone un'AI per lo studio

DomandaPerché conta
Dove girano i modelli e dove stanno i documenti?Paese e macchina, per iscritto.
I documenti vengono conservati? Usati per addestrare?È il primo rischio indicato dal Garante nel comunicato del 2025.
Chi, nel fornitore, può leggere referti e cartelle?Devono essere persone autorizzate e istruite, con obbligo di riservatezza.
C'è un contratto da responsabile del trattamento?Art. 28 del GDPR: istruzioni scritte, sicurezza, cancellazione a fine servizio.
Chi dello studio vede cosa?La segreteria che prepara una lettera non deve poter aprire tutte le cartelle.
C'è un registro degli accessi?Per rispondere al paziente che chiede chi ha letto i suoi dati.
Accessi nominativi, aggiornamenti, piano in caso di attacco?Sono le carenze contestate nel caso del 2026.
Lo strumento fa diagnosi o suggerimenti clinici?Se sì, cambia tutto: dispositivi medici e altre regole. Per lettere e sintesi, no.

Con un'AI privata, referti e cartelle restano in Italia

Un'AI privata usa modelli aperti installati su un server in Italia: nella sede dello studio, su una macchina dedicata a noleggio in un data center italiano, oppure in uno spazio condiviso con i dati separati, pensato per gruppi di medici e poliambulatori. Gli assistenti si creano con i documenti, gli strumenti e i permessi: il medico vede le sue cartelle, la segreteria solo quello che le serve, e il registro segna ogni accesso. Serve per lettere, sintesi e documenti; non fa diagnosi né triage, e la decisione resta del medico. Si usa dalla chat interna o, dal gestionale, via API. Qui trovi come funziona: AI privata per studi medici: i dati restano in Italia →. Se vuoi vederla sui tuoi documenti, raccontaci il tuo caso.

Domande frequenti

Uno strumento di AI può leggere i referti?

Può estrarne il testo e produrre una sintesi o una bozza di lettera: è questo l'uso di cui si parla qui. L'interpretazione clinica è un'altra cosa, e la legge la lascia al medico. Quello che conta è dove va il referto quando lo carichi.

Chi può accedere ai dati sanitari di un paziente?

Le persone autorizzate dal titolare e istruite sul trattamento, dentro lo studio e presso un eventuale responsabile esterno. Con uno strumento di AI la domanda diventa concreta: chi, tra le persone dello studio e del fornitore, può aprire quel documento, e dove resta scritto.

Vale anche per la medicina legale?

Sì. Perizie, documentazione di terzi e dati raccolti per incarico sono dati sulla salute come gli altri; in più arrivano da fuori, quindi conta scrivere per ogni incarico chi li vede e fino a quando.

E l'AI Act?

Il regolamento (UE) 2024/1689 è richiamato dalla legge 132/2025 per le definizioni; per gli obblighi dello studio, il riferimento è il tuo Ordine.

Fonti: regolamento (UE) 2016/679, artt. 4, 9 e 28 (testo sul sito del Garante); comunicato del Garante del 30 luglio 2025 «Referti medici e IA»; decalogo del Garante del 10 ottobre 2023 sui servizi sanitari con sistemi di IA; provvedimento del Garante del 18 giugno 2026; comunicato del Garante del 2 ottobre 2026; legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 7 e art. 13 (Normattiva); comunicazione FNOMCeO n. 92 del 26 settembre 2025; codice di deontologia medica, art. 11 (FNOMCeO).