Di strumenti di AI per avvocati ce ne sono tanti: ricerca di giurisprudenza, bozze di atti, sintesi di fascicoli. Prima di chiederti quale sia il migliore, c'è una domanda più semplice: quando carichi una pratica, dove va a finire? Qui trovi cosa dice la legge, cosa dice il codice deontologico, cosa scrivere nell'informativa al cliente e cosa chiedere a chi ti propone uno strumento. È informazione, non consulenza: per il tuo caso ci sono il tuo Ordine e il tuo consulente privacy.
Dove va una pratica quando la carichi in un'AI online
Con i servizi di AI online i documenti escono dallo studio e finiscono su servizi esteri. Vale per l'atto che stai scrivendo, per la perizia della controparte, per la memoria con i nomi e i fatti del tuo assistito. Il punto non è il nome del fornitore: è il percorso. Il file lascia le tue macchine, viene elaborato altrove e, a seconda del piano e delle impostazioni, può restare conservato. Per sapere cosa succede davvero devi leggere le condizioni del piano che usi, perché cambiano da piano a piano.
Con un'AI che gira su un server in Italia il percorso è diverso: il file resta su una macchina che controlli tu, nella tua sede o in un data center italiano. A quel punto le domande diventano due, e sono quelle di sempre: chi può leggerlo e chi ha scritto nel registro che l'ha letto.
Il segreto professionale non cambia con lo strumento
La legge professionale forense (legge 247/2012, art. 6) ti tiene «alla rigorosa osservanza del segreto professionale» verso i terzi e «al massimo riserbo» sui fatti appresi nell'attività. Lo stesso obbligo vale per dipendenti, collaboratori e tirocinanti, e tu devi adoperarti perché lo rispettino.
Il codice deontologico forense, nel testo in vigore dal 1° novembre 2025, lo ripete all'art. 13 e lo dettaglia all'art. 28. Il comma 3 dell'art. 28 è quello che conta quando scegli uno strumento: l'avvocato «deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali». Un fornitore che tiene i tuoi fascicoli sui suoi sistemi entra in quella catena. Il comma 5 ricorda la sanzione: censura, e sospensione da uno a tre anni quando la violazione riguarda il segreto professionale.
Nessuna di queste norme nomina l'AI. Non serve: il dovere è sullo studio, qualunque sia lo strumento che usa.
L'informativa al cliente: l'art. 13 della legge 132/2025
La legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025) ha un articolo sulle professioni intellettuali. Due commi:
- comma 1: l'uso di sistemi di AI nelle professioni intellettuali «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale» del professionista;
- comma 2: «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
Il Consiglio Nazionale Forense ha mandato ai Consigli dell'Ordine, il 13 ottobre 2025 (prot. 7816), uno schema di informativa «che, se ritenuto utile, potrà essere agevolmente utilizzato dai Colleghi». È un foglio con doppia firma, dell'avvocato e del cliente. Dice che nell'incarico, giudiziale o stragiudiziale, l'avvocato potrebbe usare sistemi di AI per attività strumentali e di supporto; che lo farà nel rispetto del GDPR e dei doveri deontologici; che gli usi sono quelli di supporto, con gli esempi di segreteria, ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi preliminare di documenti, bozze o sintesi; che il risultato sarà verificato dall'avvocato, anche nelle fonti.
Lo schema non dice dove vanno i documenti. Non è un difetto: è uno schema generale. Ma la domanda che il cliente ti farà è proprio quella. Se vuoi un'informativa che la anticipi, queste sono tre righe che puoi aggiungere, da adattare con il tuo consulente:
- quale strumento usi e dove gira: su un server dello studio, in un data center in Italia, su un servizio fuori dall'Unione europea;
- se i documenti caricati restano conservati dal fornitore, per quanto, e se vengono usati per addestrare i suoi modelli;
- chi è il responsabile del trattamento per conto dello studio e con quale contratto (art. 28 del GDPR).
Cosa chiedere a chi ti propone un'AI per lo studio
Queste domande valgono per qualunque fornitore, verticale o generico. Le risposte vanno pretese per iscritto.
| Domanda | Perché conta |
|---|---|
| Dove girano i modelli e dove stanno i file? | Paese e macchina. «In cloud» non è una risposta. |
| Chi, nel fornitore, può leggere i documenti caricati? | Sono persone che entrano nella catena dell'art. 28 del codice deontologico. |
| I file vengono conservati? Usati per addestrare? | Se sì, la pratica resta lì anche dopo che l'hai chiusa. |
| C'è un contratto da responsabile del trattamento? | Lo chiede l'art. 28 del GDPR: istruzioni scritte, riservatezza, cancellazione o restituzione a fine servizio. |
| Chi dello studio vede cosa? | Un praticante che segue tre pratiche non deve poter interrogare le altre trenta. |
| C'è un registro degli accessi? | Se un cliente chiede chi ha letto il suo fascicolo, devi poter rispondere. |
| Posso togliere un documento e averne la prova? | A fine mandato, o se il cliente lo chiede. |
Cosa cambia con un'AI privata nello studio
Un'AI privata è un'AI con modelli aperti installati su un server in Italia: nella sede dello studio, su una macchina dedicata a noleggio in un data center italiano, oppure in uno spazio condiviso con i dati separati, pensato per gruppi di professionisti. Si creano assistenti con i documenti, gli strumenti e i permessi di ogni pratica: chi segue il fascicolo lo vede, gli altri no, e il registro segna chi ha letto cosa. Si usa dalla chat interna o, se lo studio ha un gestionale, via API. Le pratiche, i contratti e gli atti restano sulle tue macchine. Qui trovi come funziona: AI privata per studi legali e gruppi di professionisti →. Se vuoi vederla sui tuoi documenti, raccontaci il tuo caso.
Domande frequenti
Devo informare il cliente anche se uso l'AI solo per le ricerche?
Il comma 2 dell'art. 13 parla di «informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati», senza distinguere per uso. Lo schema del CNF elenca anche la ricerca normativa e giurisprudenziale tra gli usi da dichiarare. Per il tuo caso, chiedi al tuo Ordine.
Se tolgo i nomi dalla pratica, posso caricarla in un'AI online?
Togliere i nomi non basta sempre: date, luoghi, importi e fatti possono bastare a riconoscere una persona. In un provvedimento del 2026 su dati sanitari, il Garante ha ritenuto non anonimi dati senza nome ma con un codice per persona e dettagli sufficienti a isolarla. Valuta pratica per pratica, e ricorda che il percorso del file resta lo stesso.
E l'AI Act?
Il regolamento (UE) 2024/1689 è richiamato dalla legge 132/2025 per le definizioni di sistema e modello di AI; per gli obblighi del tuo studio, il riferimento è il tuo Ordine.
Fonti: legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (Normattiva); legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 6 (Normattiva); Codice deontologico forense in vigore dal 1° novembre 2025, artt. 13 e 28 (CNF); comunicazione del CNF ai Consigli dell'Ordine del 13 ottobre 2025 con lo schema di informativa; regolamento (UE) 2016/679, art. 28 (testo sul sito del Garante); comunicato del Garante del 2 ottobre 2026 sui dati non anonimi.